La sentenza della Corte costituzionale n. 10/2022, deliberata lo stesso giorno dell’emanazione della legge delega n. 206/2021, in materia di riforma del processo civile (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), anticipa il compito assegnato al Governo in sede di attuazione della delega (v. l’art. 1, comma 4, lett. a), riconoscendo il gratuito patrocinio nel procedimento di mediazione obbligatoria definito con esito positivo.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 74, comma 2 e 75, comma 1 del D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia garantito anche nei procedimenti di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010) conclusisi con successo, nonché dell’art. 83, co. 2 del medesimo D.P.R., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, sia il giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa a provvedere alla liquidazione del compenso spettante al difensore.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarderebbe anche i rapporti in corso e non ancora esauriti.
Dalle disposizioni sopracitate si desume una violazione del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, nonché del diritto di difesa dei non abbienti, i quali, in sede di mediazione obbligatoria – là dove questa cioè funziona quale condizione di procedibilità – non potrebbero accedere al patrocinio gratuito, venendo minata in tal modo «l’effettività dell’accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale» (sentenza n. 157/2021).
Ne deriverebbe, peraltro, la vanificazione della funzione deflattiva della mediazione, nonché un aggravio dei costi, poiché il soggetto non abbiente e il suo difensore privilegerebbero l’agire o il resistere in giudizio in luogo della partecipazione al procedimento stragiudiziale, all’unico scopo di ottenere il pagamento delle relative spese.
Non solo. Ai non abbienti verrebbe preclusa la possibilità di avvalersi della difesa tecnica perché impossibilitati a sostenerne i costi, accentuando così l’asimmetria rispetto alla controparte abbiente.
Inoltre, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. sarebbe compromesso anche tra gli stessi soggetti non abbienti: l’art. 10 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 116 (Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie) prevede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ai procedimenti stragiudiziali obbligatori soltanto per coloro i quali siano parte di una controversia transfrontaliera.