A cura dell’avv. Giuseppe Delle Foglie

Sommario: 1. Premessa. – 2. La Gestione Integrata delle Zone Costiere. – 3. Le pianificazione costiera nella Regione Puglia.

1. Il tema della pianificazione costiera si è accompagnato al complesso processo legislativo che, a partire dagli anni settanta dello scorso secolo, ha ridistribuito le competenze e le funzioni amministrative tra lo Stato e le Regioni e/o gli Enti locali.

Il riferimento, senza pretesa di esaustività, è innanzitutto alla c.d. “Legge Bassanini” (legge n. 59/1997), cui è seguito il d. lgs. n. 112/1998 che, all’art. 105, co. 2, lett. L), ha definitivamente conferito alle regioni la competenza amministrativa in ordine al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

Come altrettanto noto, poi, le normative regionali hanno spesso delegato gli enti locali all’effettivo espletamento delle sopra indicate funzioni amministrative.

Per quanto concerne la pianificazione in senso stretto, invece, deve qui evidenziarsi che all’esito della novella costituzionale di cui alla legge n. 3/2001, il governo del territorio costituisce materia concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, co. 3, Cost.), ragion per cui al primo spetta la determinazione dei principi fondamentali ed alle seconde la sottesa potestà legislativa.

In tema di demanio marittimo gli aspetti legati alla pianificazione devono poi fare necessariamente riferimento, in una visione “internazionale” ormai consolidata, alla nozione di Gestione integrata della costa.

2. Il concetto di Gestione Integrata delle Zone Costiere (G.I.Z.C.), più nel dettaglio, vede la luce nel corso del vertice ONU su ambiente e sviluppo tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 ed è stato trasfuso nel Capitolo 17 del relativo documento finale noto come “Agenda 21”. 

Successivamente, nella Convenzione di Barcellona, la nozione di gestione integrata della zona costiera è stata ripresa nel Protocollo del 21 gennaio 2008 che, all’art. 2, ha definito la GIZC come:

«Un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri». 

Il Protocollo, sottoscritto anche dall’Unione Europea, è entrato in vigore il 24 marzo 2011 (sul punto: Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2002/413/CE del 30.05.02), e traccia gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere. 

Tra questi spicca proprio quello di:

«…agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi».

Qui si aggiunga, per completezza, che l’art. 5 del Protocollo fornisce un elenco degli obiettivi tra cui si segnalano i seguenti: preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche; assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale; prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in parti­ colare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane; f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere.

Di particolare interesse, poi, risulta l’art. 9 del Protocollo che presta una particolare attenzione alle attività economiche che possono insistere sulla costa. 

Gli Stati contraenti, nel prestare una particolare attenzione alle rispetto alle attività prossime al mare, devono adottare ogni azione tesa a ridurre l’utilizzo delle risorse naturali garantendo, altresì, il rispetto della “fragile natura” delle zone costiere e delle risorse del mare anche preservandole dall’inquinamento.

Più nel dettaglio, l’art. 9, co. 2, lett. d), Protocollo, in relazione alle attività economiche sportivo-ricreative nonché a quelle afferenti il turismo, prescrive che sussiste l’onere per gli Stati contraenti di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale ed i paesaggi costieri; promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l’ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali; disciplinare o, se necessario, vietare, l’esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi.

3. Da tale breve disamina del Protocollo GIZC appare evidente che una corretta pianificazione costiera può aversi solo attraverso la cooperazione tra i vari stakeholders pubblici e privati che, a tutti i livelli, devono interagire al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco sulla fascia marina.

Anche la regione Puglia, nella legge regionale che disciplina pianificazione costiera, richiama la nozione di “gestione integrata” della costa da intendersi come il “concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo” (così l’art. 2, co. 2, l.r. Puglia n. 17/2015, avente ad oggetto “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”).