Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero, se non applicabile la novella, l’analogo termine che il giudice abbia concesso alle parti ex art. 175 c.p.c., ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, esaurendo la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevarle, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento ex artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. In tale evenienza, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e, in caso di positiva valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

Presidente: G. Raimondi

Relatore: A. Scrima

Cassazione civile , sez. un. , 28/02/2022 , n. 6500

In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile a iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.