Cass. , sez. un., 1° febbraio 2022 n. 3086

Da una fattispecie relativa ai vizi di una ctu prende le mosse la recentissima sentenza delle Sezioni Unite, con la quale la Corte ha colto l’occasione per definire e delimitare i poteri di accertamento e d’indagine documentale del consulente tecnico, anche con riguardo alle preclusioni assertive e istruttorie poste a carico delle parti, nonché le conseguenze processuali che ne derivano nel caso in cui l’indagine si estenda al di là dei limiti dell’incarico conferito dal giudice.

Di qui, le due questioni: è nulla la perizia del ctu che si estenda oltre i limiti dell’incarico? di quale nullità si tratta, relativa oppure assoluta?

L’orientamento tradizionale – antecedente alla riforma processuale di cui alla l. 353/1990 – riconduce la fattispecie tra le ipotesi di nullità relativa, che la parte deve eccepire nella prima difesa utile ex art. 157, comma 2, c.p.c. e che, in caso di omessa eccezione di parte, risulta sanata (Cass., Sez. 2, 11/09/1965, n. 1985; Cass., Sez. 3, 14/02/1968, n. 517; Cass., Sez. 1, 27/02/1971, n. 497; Cass., Sez. 1, 11/02/1975, n. 538; Cass., Sez. 1, 14/02/1980, n. 1058; Cass., Sez. Lav. 26/06/1984, n. 3743; Cass. Sez, Lav., 14/08/1999, n. 8659; Cass., Sez. 2, 15/04/2002, n. 5422; Cass., Sez. 2, 19/08/2002, n. 12231; Cass., Sez. 3, 31/01/2013, n. 2251; Cass., Sez. 3, 15/06/2018, n. 15747).

Altro e opposto orientamento sostiene che l’estensione del raggio della cognizione peritale al di fuori del thema decidendum implica la nullità assoluta della perizia, rilevabile d’ufficio e non sanabile con l’acquiescenza delle parti. Infatti, sembra contraddittorio parlare, da un lato, di nullità assoluta in caso di violazione delle preclusioni ad opera delle parti, dall’altro, di nullità relativa quando l’inosservanza delle norme in materia è commessa dal ctu (Cass., sez. III, n. 31886/2019).

Discostandosi da quest’ultimo indirizzo, le Sezioni Unite sottolineano che il consulente tecnico è quella figura cui il giudice ricorre se sfornito delle conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per la decisione del caso di specie e alla quale non si applica la stessa disciplina delle preclusioni istruttorie prevista per le parti.

Godendo di poteri più vicini a quelli ufficiosi del giudice che non a quelli delle parti, il ctu, nei limiti dell’incarico ricevuto e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare i fatti riguardanti l’oggetto della lite se ciò è necessario per rispondere al quesito. Non deve trattarsi, però, di fatti principali poiché spetta alle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni).

L’unica deroga è costituita dalla consulenza tecnica di cui all’art. 198 c.p.c. Infatti, nell’esame contabile il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che risultano necessari per rispondere al quesito presentatogli dal giudice, anche qualora essi siano diretti a provare i fatti principali allegati dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

In definitiva, le sezioni unite hanno enunciato i seguenti cinque principi di diritto:

  1. «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio».
  2. «In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio».
  3. «In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni».
  4. «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso».
  5. «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.».