GREEN PASS
Il green pass o come viene definiti in ambito nazionale, certificazione verde, è una certificazione, con diversa validità temporale, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
In Italia, dal 6 agosto 2021, è necessaria per accedere a diversi e ulteriori servizi e attività, e dal 1° settembre 2021, viene esibita dal personale scolastico e universitario e dagli studenti universitari nonché da chi utilizza alcuni mezzi di trasporto, e dal 15 ottobre 2021 diventa obbligatorio per i lavoratori del pubblico e del privato.
OBBLIGATORIETÁ E SANZIONI
Nei confronti di chi non è provvisto di valida certificazione e acceda comunque nei locali e/o attività in cui essa è obbligatoria, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro.
Analoga sanzione può essere elevata nei confronti dell’esercente, il cui esercizio, peraltro, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere chiuso da uno a tre giorni.
Questo, sul versante amministrativo, e salvo che il fatto costituisca reato, cioè che la condotta posta in essere dal soggetto non abbia anche una rilevanza penale, tema che per l’appunto ci occupa.
EMISSIONE DEL GREEN PASS E AUTENTICITÁ
La certificazione verde contiene un codice bidimensionale (QR Code) che permette di verificarne l’autenticità e la validità attraverso un sistema di crittografia a doppia chiave. Ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’Ente che rilascia la certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza.
Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche. Come si legge nelle FAQ del Governo “la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa”.
Deve essere infatti chiaro che la sanzione per il mancato possesso del green pass, è una sanzione amministrativa, di natura pecuniaria o interdittiva dell’attività per un tempo limitato impugnabile con gli strumenti consentiti dalla legge.
L’esibizione di un certificato falso, invece, integra una condotta penalmente rilevante procedibile d’ufficio e, pertanto, denunciabile da chiunque, con conseguente sottoposizione dell’autore della stessa a un procedimento penale.
CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI
In caso di contraffazione o alterazione della certificazione verde si incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), un reato contro la fede pubblica, procedibile d’ufficio che punisce chi forma in tutto o in parte un atto falso ovvero altera un atto vero.
Per ciò che concerne la contraffazione con essa si intende l’attività di colui che formi ex novo un oggetto dandogli l’apparenza di un’identità diversa da quella effettiva: si pensi ai falsi certificati venduti attraverso alcuni canali Telegram, di cui alla nota operazione Fake Pass; mentre l’alterazione richiama l’idea della modifica del significato di rappresentazione di un documento genuino mediante: l’aggiunta di una nuova dichiarazione, la sostituzione di una diversa dichiarazione alla dichiarazione preesistente o la soppressione di una determinata parte della dichiarazione contenuta nel documento: si pensi, per esempio, alla sostituzione del nominativo di una persona che si è sottoposta al vaccino con il nominativo di altra persona nella copia stampata della certificazione verde.
Poiché il green pass è equiparabile a un certificato o a un’autorizzazione amministrativa, la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni (ex art. 477 c.p.), ridotta fino a un terzo (secondo il disposto dell’art. 482 c.p.).
Veniamo adesso ad un’altra ipotesi di reato configurabile nel caso in cui un soggetto usi un green pass falso senza essere concorso nella contraffazione: l’uso di atto falso disciplinato dall’art. 489 c.p. Tale norma punisce chiunque, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso di un atto falso.
L’uso di atto falso si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento che sia diretta dal conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata o che incida attraverso il mutamento della realtà documentale, sull’affidamento che il terzo faccia su questa realtà: si pensi all’esibizione di un green pass falso per accedere a un museo. Il delitto in questione è un reato istantaneo giacchè la consumazione di esso si esaurisce con l’uso.
L’elemento soggettivo è rappresentato dall’intenzione di usare il documento falso come se fosse autentico con la consapevolezza della sua falsità (dolo generico) e con l’ulteriore fine di procurare a sé (o ad altri) un vantaggio (o di arrecare ad altri un danno qualora il documento utilizzato sia una scrittura privata). Sotto il profilo sanzionatorio la pena è ulteriormente ridotta di un terzo rispetto al reato di contraffazione.
Un altro reato che può configurarsi, nel caso di utilizzo di certificazione altrui, è il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) che punisce con la reclusione fino ad un anno la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico), induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Il green pass contiene, come si diceva, un codice a barre bidimensionale (QR code), il nome e cognome e la data della vaccinazione, della guarigione dal virus o del tampone effettuato.
Altro è la verifica dell’identità, che non può scaturire immediatamente dall’esibizione del green pass proprio perchè esso non contempla la foto del titolare. Il Viminale ha chiarito, con una circolare del 10 agosto 2021, che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso e indefettibilmente a carico dei soggetti a ciò deputati, quella dell’identità “ha natura discrezionale e (…) si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”: si pensi, ad esempio, all’esibizione di un green pass contenente i dati anagrafici di una persona anziana da parte di una persona giovane. La circolare precisa che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
AVVERTENZE
L’introduzione del green pass nel nostro Paese ha generato non poche polemiche, anche alla luce della risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa che ha invitato gli Stati a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decidono di non sottoporsi al vaccino, sottolineando che eventuali certificazioni vaccinali dovrebbero avere solo lo scopo di monitoraggio.
Nonostante le polemiche cui si è accennato, va ribadito che le condotte illecite, strumentali al conseguimento di un ingiusto vantaggio (e potenzialmente idonee a creare situazioni di pericolo per la salute altrui), come quelle integranti i reati di falso di cui si è detto, vanno recisamente censurate (e perseguite) anche in ragione della delegittimazione, che ad esse si accompagna nell’opinione pubblica, di forme legittime di dissenso, attuate attraverso comportamenti leciti, civili (insuscettivi di creare situazioni di pericolo) e/o strumenti consentiti dalla legge.
