«Siamo stati profeti “a metà” perché il nodo venutosi a creare, come spesso accade nell’assordante silenzio del legislatore, verrà sciolto dal massimo organo della Giustizia amministrativa»

di AVV. GIUSEPPE DELLE FOGLIE*

Poche settimane fa, su questa rubrica, veniva pubblicato un intervento in tema di concessioni turistico-ricreative sul demanio marittimo (“Proroga concessioni demaniali marittime e principi europei: nodi difficili da sciogliere”) ove si riferiva, in particolare, del vivace “dibattito” giurisprudenziale che aveva portato in dote orientamenti contrastanti in ordine alla proroga delle dette concessioni al 2033 sulla scorta di quanto indicato nella legge n. 145/2018.

Alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (tra gli altri, Toscana e Sicilia), infatti, avevano concluso per l’illegittimità della proroga automatica, come disposta dal legislatore italiano, ritenendo prevalenti i principi euro-unionali derivanti dalla c.d. “Direttiva Bolkestein” che, come si è avuto modo di dire, consente il rilascio delle concessioni sul demanio marittimo “solo per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica nonchè basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi”. Viceversa, il Tar Lecce si era attestato sulla prevalenza della norma interna (e, quindi, della proroga al 2033) rispetto a quella europea, non potendo la Direttiva avere effetti auto-esecutivi nel nostro ordinamento.