{"id":2561,"date":"2021-10-27T12:25:19","date_gmt":"2021-10-27T10:25:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.drdpartners.com\/?p=2561"},"modified":"2023-06-08T09:20:22","modified_gmt":"2023-06-08T07:20:22","slug":"cenni-sulla-pianificazione-in-ambito-portuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.drdpartners.com\/?p=2561","title":{"rendered":"CENNI SULLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO PORTUALE"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2561\" class=\"elementor elementor-2561\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-65e4ac1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"65e4ac1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ead3751\" data-id=\"ead3751\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-68ac7b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"68ac7b5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: center; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;\"><b>A cura dell\u2019avv. Giuseppe Delle Foglie<\/b><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ef024d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3ef024d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><b><i>Sommario: 1. Premessa. \u2013 2. La pianificazione in ambito portuale nella legislazione italiana. Il Piano regolatore di Sistema portuale. &#8211; 3. Le Varianti-stralcio e gli Adeguamenti Tecnico-Funzionali (ATF). \u2013 4. I Piani regolatori nei porti non facenti parte di un\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale. \u2013 5. Conclusioni.<\/i><\/b><\/p><p><b>1.<\/b> \u00c8 fatto notorio come nel corso degli ultimi decenni l\u2019incremento delle attivit\u00e0 economiche sulla zona costiera nonch\u00e9 sulle acque interne e, comunque, sul mare territoriale, abbia profondamente mutato l\u2019approccio dell\u2019uomo sull\u2019utilizzo di tali risorse con ogni conseguente impatto sotto il profilo ambientale e paesaggistico oltre che economico e socio-culturale.<\/p><p>In tale mutato contesto, ove ai tradizionali usi pubblici del mare se ne sono affiancati di nuovi,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>si \u00e8 avvertita l\u2019esigenza di dedicare al corretto uso della costa e del mare la dovuta attenzione mediante l\u2019adozione di strumenti legislativi tesi a contemperare i plurimi interessi, di rilevanza pubblicistica e non solo, esistenti sulla costa o, comunque, pi\u00f9 in generale sulla \u201crisorsa\u201d mare.<\/p><p><b>La pianificazione, pertanto, assurge oggi a momento fondamentale per la programmazione di tutte le attivit\u00e0 che possono essere esercitate nei porti (e, pi\u00f9 in generale, sulla costa), specie in quelli ove coesistono le diverse funzioni (commerciali, industriali, turistiche o legate alle attivit\u00e0 di pesca) come individuate dall\u2019art. 4, co. 3, legge n. 84\/1994 (c.d. \u201cLegge Porti\u201d).<\/b><\/p><p>Pianificare e programmare le attivit\u00e0 di un porto, d\u2019altronde, significa soprattutto prevederne il futuro. E prevedere il futuro di un porto vuol dire impattare sull\u2019intero tessuto economico e sociale di un territorio.<\/p><p><b>2. <\/b>La disciplina afferente la pianificazione portuale, allo stato, \u00e8 regolamentata dall\u2019art. 5, legge n. 84\/1994 (c.d. \u201cLegge Porti\u201d).<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>In via preliminare deve riferirsi come l\u2019art. 5, Legge Porti, nella sua attuale conformazione, appare profondamente diverso dalla sua versione originaria in quanto, sia con la novella di cui al d. lgs. n. 169\/2016 sia il \u201cCorrettivo\u201d di cui al d. lgs. 232\/2017, sono state introdotte importanti novit\u00e0 tese a meglio dettagliare il procedimento di adozione ed approvazione dei Piani.<\/p><p>Tanto premesso pu\u00f2 qui rilevarsi come, ad oggi, esistano due tipologie di piani:<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><ul><li><b>il piano regolatore di sistema portuale, proprio di quegli scali ricompresi nel perimetro di competenza delle Autorit\u00e0 di Sistema Portuale (AdSP)<\/b>;<\/li><li>il piano regolatore portuale per i restanti porti.<\/li><\/ul><p>Il primo, in particolare, si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e, quindi, del singolo Piano regolatore del porto o dei porti facenti parte dell\u2019Autorit\u00e0.<\/p><p>Il DPSS, secondo quanto prescritto dalla \u201cLegge Porti\u201d, deve essere coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualit\u00e0, logistica e reti infrastrutturali nonch\u00e9 con il Piano strategico nazionale della portualit\u00e0 e della logistica. Secondo le prescrizioni della Legge n. 84\/1994, inoltre, il DPSS:<\/p><ol><li>definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorit\u00e0 di Sistema Portuale;<\/li><li>individua e perimetra le aree destinate a <b>funzioni strettamente portuali e retro-portuali,<\/b> <b>le aree di interazione porto-citt\u00e0<\/b> e i <b>collegamenti infrastrutturali <\/b>di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;<\/li><li>prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l&#8217;assetto territoriale del sistema, nonch\u00e9 per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma <i>1-sexies<\/i>.<\/li><\/ol><p>Quanto al sotteso <i>iter<\/i> procedimentale, qui pu\u00f2 sinteticamente rilevarsi che il Documento di pianificazione strategica di sistema \u00e8 adottato dal Comitato di gestione AdSP e approvato nei successivi sessanta giorni dalla Regione territorialmente competente (o dalle Regioni se il \u201cSistema Portuale\u201d si estende oltre un unico territorio regionale) previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u00e0 sostenibile (MIMS).<\/p><p>Una volta approvato il DPSS, quindi, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 procedere con la fase di adozione e approvazione del Piano Regolatore Portuale (o dei singoli Piani laddove siano presenti pi\u00f9 porti all\u2019interno di una AdSP) ove, a mente dell\u2019art. 5, co. 1 <i>sexie<\/i>s, L. n. 84\/1994, da un lato, viene delimitato e disegnato \u201c&#8230;<i>l\u2019ambito e l\u2019assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attivit\u00e0 commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all&#8217;attivit\u00e0 cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie<\/i>&#8230;\u201d e, dall\u2019altro, vengono individuate le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonch\u00e9 i beni sottoposti al vincolo preordinato all&#8217;esproprio per l\u2019esecuzione di opere pubbliche.<\/p><p>Con il PRP, inoltre, vengono specificati<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo delineando anche l\u2019assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.<\/p><p>Quanto al procedimento amministrativo teso alla definizione dei Piani regolatori portuali ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle AdSP, anche in questo caso il Piano \u00e8 adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con i comuni territorialmente interessati che si esprimono solo in ordine alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citt\u00e0, e successivamente trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici che rende parere entro novanta giorni dal ricevimento dell\u2019atto.<\/p><p>Il PRP, poi, viene sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvato dalla Regione entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della detta VAS.<\/p><p>Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.<\/p><p><b>3.<\/b> Laddove il Piano regolatore sia approvato, \u00e8 consentito all\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale, su impulso del Presidente o su richiesta della Regione e\/o dei Comuni eventualmente interessati, di promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, <b>varianti-stralcio<\/b> al PRP concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.<\/p><p>Dette varianti-stralcio, secondo quanto prescritto dal comma 4-bis, sono sottoposte allo stesso procedimento previsto per l\u2019approvazione del Piano regolatore portuale e, quindi,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>alla procedura di verifica di assoggettabilit\u00e0 a VAS (come disciplinata dall\u2019art. 12, d. lgs. n. 152\/2006).<\/p><p>Spetta alla Regione, poi, la definitiva approvazione delle varianti-stralcio.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019AdSP ricada in pi\u00f9 regioni, la variante-stralcio \u00e8 approvata dalla Regione nel cui territorio \u00e8 ubicato il porto e, comunque, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP.<\/p><p>Oltre alle varianti stralcio, l\u2019art. 5, co. 5, legge n. 84\/1994, ammette una particolare procedura per quelle modifiche al PRP che \u201c&#8230;<i>non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo<\/i>\u2026\u201d.<\/p><p>Tali modifiche sono definite <b>Adeguamenti tecnico-funzionali (ATF)<\/b> del piano regolatore portuale e sono adottati dal Comitato di gestione dell\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale, anche in questo caso previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citt\u00e0.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p>Il procedimento, quindi, viene definito con l\u2019acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si esprime entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di ATF. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente (silenzio assenso).<\/p><p><b>4.<\/b> I porti rientranti nella categoria II, classe III (ovvero i porti regionali o interregionali), devono munirsi, per espressa previsione di legge (art. 5, co. 3, lege n. 84\/1994), di un Piano regolatore portuale che, come nel caso degli scali ricompresi in una AdSP, delimita l\u2019ambito e l\u2019assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all\u2019attivit\u00e0 cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie nonch\u00e9 individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.<\/p><p><b>V\u2019\u00e8 da dire, sul punto, che la stessa norma in esame prescrive che <\/b><b>sono esclusi dalla pianificazione i porti di terza classe aventi funzione \u201c<i>turistica<\/i>\u201d e \u201c<i>da diporto<\/i><\/b><b>\u201d [art. 4, co. 3, lett. e), legge n. 84\/1994].<\/b><\/p><p>Sotto il profilo procedimentale, invece, il PRP \u00e8 adottato ed approvato dalla Regione territorialmente competente previa intesa con il comune o i comuni interessati.<\/p><p>Anche in tal caso i Piani regolatori dei porti sono sottoposti a procedura VAS e non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.<\/p><p><b>5.<\/b> In conclusione, non appare superfluo qualche cenno in ordine alla natura giuridica<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>dei Piani Regolatori Portuali che, come noto, \u00e8 stata spesso dibattuta specie in relazione agli strumenti \u201ctradizionali\u201d di governo del territorio.<\/p><p>Sul punto, anche all\u2019esito della pi\u00f9 recente elaborazione giurisprudenziale, si \u00e8 osservato come, almeno sino alla pubblicazione della c.d. \u201cLegge Ponte\u201d (Legge n. 765\/1967), le aree portuali (al pari di tutte le aree facenti parte del demanio marittimo) non fossero soggette alle prescrizioni del piano regolatore comunale.<\/p><p>A seguito della citata Legge Ponte, invece, furono affidate alle amministrazioni comunale le competenze pianificatorie relative alle aree portuali.<\/p><p>La successiva assunzione da parte delle Regioni del potere\u00a0di\u00a0approvazione dei PRP, previa loro adozione da parte dei Comuni, ha fatto sorgere l\u2019esigenza\u00a0di\u00a0introdurre un nuovo dispositivo\u00a0di\u00a0composizione degli interessi statuali e locali, esigenza alla quale ha cercato\u00a0di\u00a0rispondere la legge n. 84 del 1994, attraverso la creazione\u00a0di\u00a0Piani Regolatori Portuali\u00a0di\u00a0nuovo conio.<\/p><p>Tale processo, in particolare, si \u00e8 poi definito proprio con la citata Legge n. 84\/1994 che, tra gli altri, ha istituito le (allora)\u00a0Autorit\u00e0 Portuali (oggi Autorit\u00e0 di Sistema Portuale), con cui si \u00e8 provveduto ad un generale riordino delle funzioni di\u00a0regolazione dei servizi portuali nonch\u00e9 di<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>quelle di programmazione e, appunto, di pianificazione.<\/p><p>In particolare, circa la natura dei Piani regolatori portuali, \u00e8 stato affermato dal Consiglio di Stato che \u201c<i>La complessit\u00e0 contenutistica e strutturale del piano, dovuta alla compresenza\u00a0di\u00a0due distinti interessi \u2012 quello connesso allo sviluppo del traffico marittimo e quello relativo alle finalit\u00e0\u00a0di\u00a0carattere urbanistico \u2012, non rende agevole la sua riconduzione nelle categorie in cui vengono usualmente classificati gli strumenti\u00a0di\u00a0pianificazione territoriale, facendone uno strumento\u00a0di\u00a0governo del territorio \u2018atipico\u2019, a met\u00e0 strada tra un piano urbanistico speciale e un piano\u00a0di\u00a0settore<\/i>\u201d.<\/p><p>Tale impostazione \u00e8 certamente condivisibile oltre che coerente con la ormai sempre pi\u00f9 stringente capacit\u00e0, in ambito portuale, di avere degli strumenti di programmazione, regolazione e pianificazione sempre pi\u00f9 flessibili al fine di consentire una crescita e uno sviluppo dello scalo \u201cal passo\u201d con le nuove tecnologie e con la costante crescita dei traffici nonch\u00e8 di tutte le attivit\u00e0 economiche, industriali e commerciali.<\/p><p><b>Non \u00e8 un caso, quindi, che la pi\u00f9 recente giurisprudenza amministrativa \u00e8 ormai unanime nel considerare i Piani regolatori portuali non assimilabili ad uno strumento urbanistico generale, seppur ben potrebbero essere considerati al pari di \u201cPiani Strutturali\u201d, proprio alla luce di quella <\/b><b>flessibilit\u00e0 necessaria<\/b><b> a consentire ai porti di poter trasformarsi a seconda delle esigenze infrastrutturali legate ai traffici ed alle attivit\u00e0 dello stesso scalo marittimo<\/b>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura dell\u2019avv. Giuseppe Delle Foglie Sommario: 1. Premessa. \u2013 2. La Gestione Integrata delle Zone Costiere. &#8211; 3. Le pianificazione costiera nella Regione Puglia. 1. Il tema della pianificazione costiera si \u00e8 accompagnato al complesso processo legislativo che, a&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2565,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2561"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2569,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2561\/revisions\/2569"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.drdpartners.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}